venerdì 9 marzo 2012

Tarsu sui garage e solai illegittima


Sentenza della Commissione Tributaria Sicilia.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha stabilito che la Tarsu non è dovuta per i garage a uso privato perchè quand'anche una persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti.
La decisione dà ragione ai cittadini che avevano fatto ricorso, assistiti dal Codacons Sicilia, con l'avvocato Floriana Pisani. Adesso è prevedibile che i Comuni della Sicilia presentino a loro volta ricorso, ma nel frattempo i cittadini che volessero opporsi ai versamenti, possono chiedere al Comune di appartenenza la sospensione in autotutela dei pagamenti, richiamandosi alla sentenza. La norma infatti non si applica automaticamente, ma ha valore per ogni singolo ricorso presentato.
La commissione ha inoltre ritenuto che il contribuente non ha l'onere della prova, e cioè di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune classifichi quel determinato immobile come garage lo esonera da qualsiasi richiesta. L'avvocato Pisani ha sostenuto con successo che la circolare 22 giugno 1994 n. 95/E della direzione generale fiscalità locale "ha chiarito che devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell'uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali".
I giudici tributari di appello hanno perciò stabilito che "essendo ipotizzabileuna presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall'automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest'ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l'uomo non avrebbe neppure il tempo o l'opportunità di produrre rifiuti". Applicato il contenuto di una circolare ministeriale secondo la quale "devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell'uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali".


Questo è quanto abbiamo trovato in merito, stiamo cercando pareri di qualche legale per approfondire.
Oppure sulla base del nostro spunto, potete Voi stessi farvi assistere da qualche centro di tutela per i consumatori.



All’Ufficio Tributi del
Comune di Augusta


OGGETTO: Richiesta di annullamento/rettifica in autotutela di avviso di accertamento Ta.R.S.U.

Il/La sottoscritt__/__...................................................................  nat__/__ a ……………......……....
il …………………… C.F. …………………………….. residente in ………………………………
Via ……………………………………………. N. ………. Telefono ……………………………..
Fax …………………………. Posta elettronica ………………….......................... , in qualità di (1)
…………………………………………. ( cod.fisc./partita IVA …………………………. ) ,con
riferimento all’avviso di accertamento N. ……….. del ……………, notificato il ………………........
per infedele dichiarazione Ta.R.S.U., anni d’imposta ………………………. , relativo a____
immobil__ sit___ in Augusta , Via /C.da …………………………………., identificat___ in
Catasto a___ Fogl__ …….Particell__ ………. Sub………. ;

CONSIDERATO CHE:

Tale avviso appare palesemente errato in quanto:

Riporta dati catastali di identificazione dell’immobile errati in quanto i locali dallo stesso detenuti ed oggetto della tassa sono accatastati al F.Mappa ……. Particella …….. Sub……la cui superficie è di mq………;
La superficie effettiva imponibile è di mq………….. (2);
L’immobile risulta inutilizzato, privo di mobili e di qualsiasi allaccio alle utenze essenziali quali luce ed acqua;
Per l’ immobile di cui al F.Mappa N……Particella……….Sub……. la superficie dei locali di mq……. non è tassabile in quanto per la loro natura non producono rifiuti o nei quali si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi ( ex art.62, commi 2°e 3°, del D.lgs. n.507/93) (3);
Detiene l’immobile dal ………………………….. ;
L’immobile è stato venduto il …………………. al Sig…………………………………….;
L’immobile era in affitto ed è stato restituito a partire dal ………………….. al proprietario Sig……………………………………… ;
L’immobile è stato locato dal……………………….. al Sig……………………………… ;
Ha diritto alla seguente riduzione / esenzione………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………............

CHIEDE:

a Codesto Ufficio la sospensione degli effetti dell’atto ed il riesame del provvedimento sopra indicato, procedendo al suo annullamento/rettifica e dichiarandosi disponibile ad un eventuale sopralluogo che l’Ufficio vorrà disporre.
Allega:

planimetria dei locali oggetto di accertamento;
copia dei distacchi alle utenze ( luce-acqua);
copia del contratto per il ritiro dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a    provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
copia del contratto di compravendita;
copia del contratto di locazione;
…………………………………………………………………………………………. .

Augusta , li ………………………..
Firma ……………………………………………



Legenda per la compilazione:

(1) Per le Ditte o le Società indicare la natura della carica ed il nome della Ditta, per gli eredi specificare “erede di ( nome del defunto)
(2) Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali occupati o detenuti a qualsiasi titolo compresi i locali pertinenziali o accessori di abitazioni ( come ad esempio garage, cantine, seminterrati adoperati come ripostigli, magazzini, ecc…..). La superficie tassabile dei locali è calcolata in base alla superficie netta di calpestio espressa in mq. ed arrotondata al metro quadrato superiore.
(3) L’ art. 62, comma 2°, del D.Lgs. n.507/93, prevede esplicitamente i casi di esclusione del pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la produzione dei rifiuti, quali:
- La natura delle superfici (ad esempio luoghi impraticabili oppure in abbandono, soggetti a manutenzione o, ancora stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti);
- Il particolare uso delle superfici ( ad esempio locali con materiale alla rinfusa e con presenza sporadica dell’uomo;
- L’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata ( ad esempio immobili privi di allacciamento idrico ed elettrico ).
La prova atta a dimostrare la inidoneità dei locali alla produzione dei rifiuti resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’Amministrazione tutti gli elementi all’uopo necessari.
Il comma 3° del succitato art. prevede l’esclusione dall’applicazione della tassa dei locali e delle aree ove si producono i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. A tal fine, le attività che producono i rifiuti speciali sono tenute ad individuare esattamente la superficie destinata alla produzione di tale rifiuto, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l’ufficio è legittimato a tassare l’intera superficie.
fonte: Repubblica

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